(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 30 del 19 aprile 2000) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL COMMISSARIO DEL GOVERNO Ha apposto il visto IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. F i n a l i t a' 1. La Regione Basilicata, nell'ambito delle azioni tese alla conoscenza, valorizzazione e tutela del proprio patrimonio ambientale ed allo scopo di favorire l'escursionismo quale mezzo per realizzare un rapporto equilibrato con l'ambiente, attua interventi: per il recupero della viabilita' storica; per la promozione della viabilita' di interesse ambientale e dei sentieri; per la realizzazione di infrastrutture ad essi correlate. 2. Gli obiettivi principali che la presente legge intende perseguire sono: a) la frequentazione in sicurezza degli ambiti montani e naturalistici; b) il rispetto dei biotopi di pregio; c) la promozione e diffusione di forme di turismo compatibili a basso impatto ambientale.