(Pubblicata  nel  Bollettino ufficiale della Regione Basilicata n. 30
                         del 19 aprile 2000)
                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato
                     IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         Ha apposto il visto
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

la seguente legge:
                               Art. 1.
                          F i n a l i t a'
    1.  La  Regione  Basilicata,  nell'ambito  delle azioni tese alla
conoscenza, valorizzazione e tutela del proprio patrimonio ambientale
ed  allo scopo di favorire l'escursionismo quale mezzo per realizzare
un rapporto equilibrato con l'ambiente, attua interventi:
      per il recupero della viabilita' storica;
      per  la  promozione  della viabilita' di interesse ambientale e
dei sentieri;
      per la realizzazione di infrastrutture ad essi correlate.
    2.  Gli  obiettivi  principali  che  la  presente  legge  intende
perseguire sono:
      a) la  frequentazione  in  sicurezza  degli  ambiti  montani  e
naturalistici;
      b) il rispetto dei biotopi di pregio;
      c) la promozione e diffusione di forme di turismo compatibili a
basso impatto ambientale.